Un provvedimento che ha già colpito il Nantes.
L'articolo di Repubblica.it
Di seguito l'estratto dell'articolo 19 del Regolamento FIFA sul trasferimento di giocatori internazionali violato dal Barcellona:
V TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI
Articolo 19 – Protezione dei Minori
1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono permessi solo se il calciatore abbia più di 18
anni.
2. A questa regola si applicheranno le seguenti tre eccezioni:
a) I genitori del calciatore si trasferiscono per motivi indipendenti dal calcio nel paese della
nuova Società.
b) il trasferimento avviene all’interno del territorio dell’UE o dello Spazio Economico
Europeo (SEE) e il giocatore ha un’età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova
società deve soddisfare le seguenti obbligazioni minime:
i) Fornirà al calciatore un’adeguata educazione e/o formazione calcistica secondo gli
standards nazionali più elevati.
ii) Garantirà al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o una
formazione permanente e/o una formazione, oltre alla sua educazione e/o formazione
calcistica, che permetterà al calciatore di fare una carriera diversa da quella calcistica
nel momento in cui dovesse cessare tale attività.
iii) Prenderà tute le misure necessarie per assicurare che il calciatore sia seguito nella
migliore maniera possible (ottime condizioni di vita in una famiglia ospite o in una
struttura della società, nomina di un tutor all’interno della società, ecc.).
iv) All’atto del tesseramento del calciatore fornirà all’Associazione di appartenenza la
prova che ha soddisfatto tutte le obbligazioni sopra menzionate
c) Il calciatore vive in una regione di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine
e se la Società affiliata alla Associazione limitrofa in cui il calciatore desidera allenarsi si trova
ugualmente ad una distanza massima di 50 km dal confine. La distanza massima fra il
domicilio del calciatore e la sede della società è di 100 km. In questi casi, il calciatore deve
continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Associazioni interessate devono dare il
loro esplicito consenso.
3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.
4. Ogni Associazione assicura il rispetto di questa disposizione da parte delle sue società.
5. Il Comitato per lo Status dei Calciatori è competente per decidere su ogni controversia che
sorge in materia ed irroga le sanzioni adatte in caso di violazione della presente disposizione.
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